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Ordinanza — n. 9273/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic grounds were raised for the first time before the supreme court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six grounds raised were entirely generic and introduced for the first time before this court. The appellant failed to previously deduce these specific objections as grounds for appeal before the Court of Appeal in Salerno. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Questions on which the appellate judge correctly omitted to pronounce because they were not brought to his knowledge cannot be raised for the first time in the cassation appeal, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds first time raising appellate review procedural nullity cassation appeal failure to deduce protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
269745 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (63

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Auricchio; considerato che il ricorso si compone di sei motivi, con cui si deducono i motivi rubricati come di seguito:

1) Erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità o di decadenza, mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;

2) Erronea e superficiale valutazione delle prove;

3) Mancata o manifesta illogicità della motivazione;

4) Violazione di legge - illogicità della decisione;

5) Illogicità della decisione; che, tutti i suddetti motivi, prospettati in termini assolutamente generici, insistono su censure proposte per la prima volta dinanzi a questa Corte, e dunque non previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'incontrastata sintesi dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove si è indicato il contenuto dell'unica doglianza proposta con l'atto di appello); che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre