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Ordinanza — n. 9272/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments were already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9272/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court erred in finding the subjective element of the crime of receiving stolen goods, but the court noted these arguments were merely a dissenting opinion on factual evaluation rather than a new legal issue. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of presenting fresh grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised were already examined and rejected by the court of second instance, provided the appellant does not offer a new legal argument or a different interpretation of the law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repeated arguments subjective element crime receiving stolen goods Court of Cassation mangimi – prodotti e igiene controlli ufficiali, controlli veterinari medicinali veterinari

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
278225 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010
268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE SALVATORE nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 01/01/1966 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Maggiore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui la difesa omette un effettivo confronto, limitandosi a dissentire sulla valutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, nel caso di specie, i giudici di appello, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis:

Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov Konstantin, Rv. 278225 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01), hanno congruamente indicato le plurime ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali si è ritenuta la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita dei quattro ovini dotati di appositi marchi identificativi (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025