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Ordinanza — n. 9271/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9271/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9271/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Fallea; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego dell'invocata scriminante dello stato di necessità, è inammissibile, in quanto aspecifico, non confrontandosi, il ricorrente, con la congrua e non manifestamente illogica motivazione, con cui sono stati correttamente applicati al caso di specie i consolidati principi giurisprudenziali sul tema (v., ex multis, Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 712 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9271/2026 — snpen · Corte di Cassazione: «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale). considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., in luogo dell'art. 712 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte adeguatamente chiarito che la prova in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni si è ricavata dalle vaghe dichiarazioni dell'imputato stesso (cfr.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti irregolarità finanziarie errore contabile fatture fittizie appropriazione indebita di fondi occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., in luogo dell'art.
art. 712 cod. pen
pen., in luogo dell'art. 712 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte adeguatamente chiarito che la prova in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni si è ricavata dalle vaghe dichiarazioni dell'imputato stesso (cfr.
art. 131 bis cod. pen
Infine, quanto alla doglianza della mancata motivazione in ordine all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Fallea; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego dell'invocata scriminante dello stato di necessità, è inammissibile, in quanto aspecifico, non confrontandosi, il ricorrente, con la congrua e non manifestamente illogica motivazione, con cui sono stati correttamente applicati al caso di specie i consolidati principi giurisprudenziali sul tema (v., ex multis, Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01:

«la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale). considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., in luogo dell'art. 712 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte adeguatamente chiarito che la prova in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni si è ricavata dalle vaghe dichiarazioni dell'imputato stesso (cfr.

Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01: ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza); considerato che il terzo motivo, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione ovvero dell'art. 131 bis cod. pen., è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione: in primo luogo, come indicato a p. 4 dell'avversata sentenza, già il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'ipotesi attenuata, di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.

In secondo luogo, non sono in alcun modo esplicati, da parte del ricorrente, i motivi posti a base dell'invocata applicazione dell'art. 648, secondo comma, cod. pen. Infine, quanto alla doglianza della mancata motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen., si osserva che, per un verso, la censura è inedita, come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello; e, in ogni caso, essa è formulata in termini di assoluta genericità; considerato che il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per genericità e per contrarietà alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il