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Ordinanza — n. 9268/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds, citing prior appellate reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9268/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism regarding the reasoning of the second instance judgment was deemed non-specific and repetitive of arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for a different interpretation of criminal liability based on a prior precedent, but the court distinguished the current case by noting the imputat directly executed the fraudulent transfer rather than merely holding the account. Consequently, the court upheld the lower court's finding of guilt and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 640-ter c.p.: The appeal must be specific and not merely repetitive of prior dispositive reasoning; a prior precedent distinguishing liability based solely on account ownership does not apply when the imputat directly executed the fraudulent disposition of funds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetitive arguments criminal liability fraudulent transfer distinguishing precedent procedural costs abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 640-ter c.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Rossi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod.
art. 640-ter cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Rossi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023
3 della impugnata sentenza), hanno sottolineato la mancata decisività degli assunti difensivi, quali il mancato accertamento della titolarità dell'utenza telefonica (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv.
Sez. 2, n. 02682 del 28/10/2022
Sez. 2, n. 19839 del 9/5/2019
Sez. 1, n. 34362 del 23/04/2024
Sez. 1, n. 34362 del 23/04/2024, Gip, Rv.
Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020
Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI CARLO nato a NAPOLI il 21/07/1992 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Rossi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni conformi a logica e giuridicamente corrette, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, che, infatti, i giudici di appello, con una motivazione che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), hanno sottolineato la mancata decisività degli assunti difensivi, quali il mancato accertamento della titolarità dell'utenza telefonica (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077 - 01, per il principio, enunciato in relazione a fattispecie di casi di diffamazione a mezzo internet, ma estensibile caso di specie, secondo cui, anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali, tra gli altri, l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo"), a fronte di un significativo compendio probatorio che riconduceva all'imputato la titolarità non soltanto della carta postale, ma anche del conto corrente.

Invero, la responsabilità dell'odierno ricorrente per l'ascritto reato è stata affermata sulla base della razionale valorizzazione di pregnanti dati probatori, quali, segnatamente, l'intestazione e l'uso della carta "Postepay Evolution" in capo all'imputato, il quale aveva attivato presso Poste Italiane un conto corrente esibendo il proprio documento d'identità, la cui fotocopia era allegata al contratto d'apertura del conto corrente. Il ricorrente valorizza un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 02682 del 28/10/2022, dep.2023, Miranda, n.m.), senza operare il dovuto distinguishing: in quel caso, la Seconda sezione annullava la sentenza gravata in quanto «la responsabilità della ricorrente era stata basata esclusivamente dalla titolarità da parte della ricorrente della Poste Pay che ha ricevuto l'accredito proveniente dal conto corrente intestato alla persona offesa» (v. p. 3 della sentenza citata).

Di conseguenza, la Corte riteneva che, in assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della Poste Pay beneficiaria dell'illecito accredito non fosse sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, «essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell'invio della mail o del sms contenente il link che ha reso possibile l'abusiva intromissione nel sistema informatico (vedi Sez. 2, n. 19839 del 9/5/2019, U.D., non massimata)». Nel caso in scrutinio, invece, come già accennato, non soltanto l'intestazione e l'uso della carta hanno ricondotto, inequivocabilmente, all'imputato, ma anche il conto corrente postale sul quale egli, direttamente, provvedeva a versare la somma di denaro mediante l'accesso abusivo ai dati informativi della persona offesa.

In altre parole, quel che caratterizza specificamente la fattispecie in esame è che l'atto di disposizione patrimoniale non è stato posto in essere dalla persona offesa (come nel caso del pagamento su carta ricaricabile), ma è stato effettuato da parte dello stesso imputato, il quale, come chiarito dai giudici di merito, si era fraudolentemente procurato i codici di accesso al conto della vittima e, accedendo ad esso, aveva effettuato un bonifico in favore di un conto corrente postale a lui stesso intestato (v. Sez. 1, n. 34362 del 23/04/2024, Gip, Rv. 286823 - 01, in tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato;

Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co