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Ordinanza — n. 9267/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and fail to meet legal admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9267/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Bonaccorso inadmissible, rejecting all three grounds for review. The appellant argued for a reclassification of the crime from receipt to theft and contested the application of recidivism and mitigating circumstances. The court ruled that the first ground was merely repetitive of arguments already examined in the appellate judgment, while the other grounds lacked merit given the established legal principles regarding the defendant's statements and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal claiming a violation of law is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the appellate court without presenting new, substantive legal issues requiring a fresh evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds reclassification of crime recidivism application mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural admissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
258264), ha congruamente ritenuto di non poter qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., attesa la mancata idoneità, a tal fine, delle dichiarazioni rese dall'imputato (si veda pag.
Art. 99, fourth comma cod. pen.
art. 624 cod. pen
258264), ha congruamente ritenuto di non poter qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., attesa la mancata idoneità, a tal fine, delle dichiarazioni rese dall'imputato (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro
La Corte territoriale, richiamando e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
285313 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini
267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv.
Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto
268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO EMANUELE nato a CATANIA il 10/02/1972 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Bonaccorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione ascritto in quello di furto, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, esso risulta meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale, richiamando e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), ha congruamente ritenuto di non poter qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., attesa la mancata idoneità, a tal fine, delle dichiarazioni rese dall'imputato (si veda pag. 2 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva, risulta anch'esso manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte, hanno confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della suddetta aggravante, evidenziando come, tenuto conto dei gravi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, la realizzazione del reato per cui si procede, sia espressione di una accresciuta pericolosità sociale; osservato, infine, che privo di pregio risulta il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen., in quanto i giudici di appello hanno posto a base della propria valutazione l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle suddette attenuanti, nell'estensione pretesa dal ricorrente e, ciò, in linea con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno