Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ahmed Hamuda Ahmed inadmissible. The appellant alleged motivational defects but failed to specify concrete grievances regarding the lower court's reasoning or omitted critical procedural findings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by criminal procedure law, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to indicate with concrete specificity the grounds for the criticism and omits the typical function of a punctual and argued critique against the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHAMZA HAMUDA AHMED (CUI 06XVD20) nato il 22/05/1988 avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ahmed Hamuda Ahamza; ritenuto che risulta generico per indeterminatezza e aspecificità l'unico motivo di ricorso, con cui, denunciando presunti difetti motivazionali, senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, ci si è limitati a contestare una mera adesione dei giudici di appello al percorso logico argomentativo del giudice di primo grado e la mancata indicazione delle risultanze processuali ritenute determinanti per l'affermazione del giudizio di responsabilità; che le censure avanzate dal ricorrente sono prive dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché non indicano con concreta specificità le ragioni che sono alla base della censura formulata, e omettono di assolvere la tipica funzione di una puntuale critica argomentata avverso la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.