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Ordinanza — n. 9258/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9258/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Curcelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding criminal liability for fraud without specific deceptive conduct, but the court ruled this argument was generic and irrelevant to the admissibility review. Consequently, the court affirmed that the appellate court's logical and legal reasoning regarding the defendant's behavior as premeditated fraud was correct and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 365 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, and merely reproduce arguments already examined and rejected by the appellate court without offering new legal grounds for review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity fraud charges appellate review court costs and fine perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Curcelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 640 cod.
Art. 365 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Curcelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 640 cod.
art. 129 cod. proc. pen
«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCELLI VINCENZO nato a LUCERA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Curcelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 640 cod. pen., per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in mancanza di una condotta di artifizi e raggiri, oltre che manifestamente infondato, è aspecifico e formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede: prospettando rilievi in fatto estranei al sindacato di legittimità, perché volti ad un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi ritenere privi di specificità e meramente apparenti; che, infatti, i giudici di appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità corrette argomentazioni logiche e giuridiche e indicato i plurimi elementi di fatto sulla base dei quali, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 - 01), emerge chiaramente come quello dell'odierno ricorrente sia stato un comportamento di artifizi e raggiri preordinato ad ingannare la persona offesa per ottenere un ingiusto profitto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi ribadire che:

«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 nove