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Ordinanza — n. 9155/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9155/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Messina Luciano nato a ROMA il 15/01/1941 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Luciano Messina ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno di un’auto di sua proprietà. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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artt. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9155/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è generico, posto che il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza alcuna indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza consumo di canapa violazione semplice della LCStr esenzione dalla pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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artt. 99 cod. pen
Luciano Messina ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

re - ORDINANZA Messina Luciano nato a ROMA il 15/01/1941 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Luciano Messina ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno di un’auto di sua proprietà. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La prima doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente ha si è reiterato una doglianza ed una ricostruzione deifatti già prospettata in primo grado, ritenuta tuttavia inverosimile, posto che la sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno dell’autovettura di proprietà dell’imputato, circostanza che non lascia adito a dubbi circa la consapevolezza della detenzione, anche in considerazione del rilevante quantitativo sequestrato, pari a 28 panetti di hashish, occultati sottoentrambi sedili anteriori, e quindi perfettamente visibile, oltre che nel vano porta bagagli dell'auto.

Il secondo motivo è generico, posto che il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza alcuna indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 3