Ordinanza — n. 9153/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Bianchi Anna nato a FOGGIA il 31/01/1986 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Anna Bianchi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, non essendo attendibili le dichiarazioni rese dalla Bernabei, che ha affermato di aver acquistato la sostanza stupefacente dalla ricorrente e posto che anche la sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione non è in modo univoco attribuibile esclusivamente alla ricorrente, in quanto nell'abitazione alloggiavano anche altri soggetti. Con il secondo motivo la menta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9153/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile.Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito delle dichiarazioni di Bernabei Stefano, il quale aveva riferito di aver, poco prima il controllo, acquistato lo stupefacente dall’imputata, gli operanti hanno proceduto a perquisizione domiciliare, che dava esito positivo, in quanto la stessa Bianchi, vistasi scoperta, consegnava agli agenti l’ulteriore sostanza presente nell’abitazione.
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re - ORDINANZA Bianchi Anna nato a FOGGIA il 31/01/1986 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
RITENUTO IN FATTO
Anna Bianchi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, non essendo attendibili le dichiarazioni rese dalla Bernabei, che ha affermato di aver acquistato la sostanza stupefacente dalla ricorrente e posto che anche la sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione non è in modo univoco attribuibile esclusivamente alla ricorrente, in quanto nell'abitazione alloggiavano anche altri soggetti. Con il secondo motivo la menta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito delle dichiarazioni di Bernabei Stefano, il quale aveva riferito di aver, poco prima il controllo, acquistato lo stupefacente dall’imputata, gli operanti hanno proceduto a perquisizione domiciliare, che dava esito positivo, in quanto la stessa Bianchi, vistasi scoperta, consegnava agli agenti l’ulteriore sostanza presente nell’abitazione.
Nel corso della perquisizione è stato altresì rinvenuto un bilancino di precisione. La seconda censura è basata su motivi chenon rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di appello, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette damotivazionecongrua, esauriente edidonea a dar conto dell’iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come l’imputata non abbia fornito alcun un contributo efficiente alla neutralizzazione, per il presente e il futuro, dell’attività criminosa, essendo del tutto insufficiente il contributo offerto dalla Bianchi, consistito nella spontanea consegna dello stupefacente poco prima dell’inizio della perquisizione domiciliare, in quanto l’attività di ricerca avrebbe comunque consentito, senza particolare difficoltà, il rinvenimento della sostanza, non risultando modalità di occultamento tali da impedirne o ostacolarne il reperimento.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am