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Ordinanza — n. 9149/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9149/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Carpani Giovanni nato a ROMA il 24/07/1969 avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Giovanni Carpani ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge non avendo il giudice a quo riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9149/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge non avendo il giudice a quo riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

Parole chiave

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remissione della pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione sanzioni penali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

re - ORDINANZA Carpani Giovanni nato a ROMA il 24/07/1969 avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Giovanni Carpani ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge non avendo il giudice a quo riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La censura non è deducibile nel presente giudizio di legittimità. La Sezione Quarta di questa Corte, con sentenza n.2049 del 05/11/2019, ha disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, demandando alla Corte d’appello un nuovo esame su tale specifico punto. Nel resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato e della relativa qualificazione giuridica del fatto, ormai passata in giudicato.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2026 Il Co