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Ordinanza — n. 9147/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9147/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9147/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Caporaso Eliseo nato a BENEVENTO il 04/07/1980 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Eliseo Caporaso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 3 d. lgs. 74/2000 ( capo a), 81 cpv, 476 e 61 n. 2 cod. pen. (capo b). Il reato di cui all’art. 3 d. lgs. 74/2000 (capo a) relativamente all’annualità del 2014, è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge processuale, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per omessa partecipazione dell’imputato, posto che l’avviso dell’udienza è stato notificato all’imputato tardivamente, in violazione del termine minimo previsto dall’art. 601 cod. proc. pen., in data 26 – 27 giugno del 2025.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 601 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9147/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto della presenza, all’udienza del 09/07/2025, del difensore dell’imputato, munito di procura speciale e, previa declaratoria di estinzionedel reato relativamente ai fatti risalenti al 2014, ha ritenuto congruo il concordato proposto dalle parti e ha rideterminato la pena, su concorde richiesta del procuratore speciale dell’imputato e del Procuratore generale. Pertanto, l’invocata nullità – che si ribadisce, è aregime intermedio - è stata sanata dalla presenza del difensore, che nulla ha eccepito al riguardo, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa frode fiscale differimento dell'imposizione elusione fiscale braccialetto elettronico dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Eliseo Caporaso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di cui agli artt.
art. 601 cod. proc. pen
Quantoalla censura che denuncia la nullità assoluta del giudizio di appello, perché la citazione per lo stesso è stata effettuata senza il rispetto del termine minimo a comparire, si osserva che ladisciplina dell'art. 601, comma 3, cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 180 cod. proc. pen
art. 182 cod. proc. pen
e le sanatorie previste dall'art. 182 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

re - ORDINANZA Caporaso Eliseo nato a BENEVENTO il 04/07/1980 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Eliseo Caporaso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 3 d. lgs. 74/2000 ( capo a), 81 cpv, 476 e 61 n. 2 cod. pen. (capo b). Il reato di cui all’art. 3 d. lgs. 74/2000 (capo a) relativamente all’annualità del 2014, è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge processuale, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per omessa partecipazione dell’imputato, posto che l’avviso dell’udienza è stato notificato all’imputato tardivamente, in violazione del termine minimo previsto dall’art. 601 cod. proc. pen., in data 26 – 27 giugno del 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti,e ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01).

Quantoalla censura che denuncia la nullità assoluta del giudizio di appello, perché la citazione per lo stesso è stata effettuata senza il rispetto del termine minimo a comparire, si osserva che ladisciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U,n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095). Si precisa altresì che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine a comparire, integra una nullità a regime intermedio – e non già una nullità assoluta- , deducibile anche con ricorso per cassazione nel caso di giudizio cartolare, in quanto l'assenza delle parti non consente di ritenere operanti i limiti di deducibilità imposti dall'art. 180 cod. proc. pen. e le sanatorie previste dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez.3, n.34161 del 10/09/2025 Ud. (dep. 17/10/2025 ) Rv. 28873).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto della presenza, all’udienza del 09/07/2025, del difensore dell’imputato, munito di procura speciale e, previa declaratoria di estinzionedel reato relativamente ai fatti risalenti al 2014, ha ritenuto congruo il concordato proposto dalle parti e ha rideterminato la pena, su concorde richiesta del procuratore speciale dell’imputato e del Procuratore generale. Pertanto, l’invocata nullità – che si ribadisce, è aregime intermedio - è stata sanata dalla presenza del difensore, che nulla ha eccepito al riguardo, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della