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Ordinanza — n. 9146/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9146/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Albergatore Ettore nato a TORRE ANNUNZIATA il 21/12/1998 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Ettore Albergatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9146/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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proporzionalità della detenzione dipendenza da sostanze stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti errore nella commisurazione della pena pena sproporzionata responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

re - ORDINANZA Albergatore Ettore nato a TORRE ANNUNZIATA il 21/12/1998 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Ettore Albergatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. L’art. 581 lett c) cod. proc. pen.richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno, essendosi il ricorrente limitato a lamentale il difetto di argomentazione in ordine ai motivi di appello in modo del tutto aspecifico ed assertivo. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett.

c) cod. proc. pen.quale causa di inammissibilità. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026