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Ordinanza — n. 9144/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a 599-bis sentence is inadmissible as the agreed penalty is binding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances and an increase for internal continuation, but the Court held that such appeals are barred when the final penalty stems from a settlement agreement between prosecution and defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible, as the agreed final penalty is binding and cannot be challenged except for illegality.

Parole chiave

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Article 599-bis Cassation appeal Agreed penalty Inadmissible appeal Binding settlement Internal continuation Mitigating circumstances riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Simone Sacchettino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Simone Sacchettino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n.4665 del 20/11/2019
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Sacchettino Simone nato a NAPOLI il 22/01/1994 avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Simone Sacchettino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver ceduto diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’aumento per la continuazione interna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i motivi non sono deducibili avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Si osserva infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione avversosentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare il trattamento sanzionatorio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196). La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/202