Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to missed fifteen-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's cassation appeal inadmissible because it was filed on June 20, 2025, exceeding the fifteen-day deadline that expired on May 1, 2025. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing defects in reasoning and misapplication of the specific drug trafficking provision. The court rejected these substantive arguments, ruling that the procedural defect of lateness rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for being filed after the statutory time limit is considered a procedural defect, and the appellant is liable for the costs and the monetary fine unless they can prove they were not at fault for the delay.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI LIBERATI - Presidente - Ord. n. sez. 1635/2026 ANTONELLA DI STASI CC - 30/01/2026 EMANUELA GAI R.G.N. 33311/2025 ALBERTO GALANTI MARIA BEATRICE MAGRO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Luongo Egidio nato a BENEVENTO il 31/05/1959 avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
RITENUTO IN FATTO
Egidio Luongo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità. Con il secondo, lamenta la mancata applicazione dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il20/06/2025, mentre il termine per impugnare di quindici giorni scadeva il01/05/2025, in quanto la sentenza di appello è stata pronunciata in data 16/04/2025, con motivazione contestuale. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9143/2026 Roma, lì, 09/03/2026 MARIA BEATRICE MAGRO GIOVANNI LIBERATI