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Ordinanza — n. 9142/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9142/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9142/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Urbano Raffaele nato a NAPOLI il 26/02/1973 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Raffaele Urbano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9142/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla responsabilità.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti responsabilità penale partecipazione al reato sanzioni penali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

re - ORDINANZA Urbano Raffaele nato a NAPOLI il 26/02/1973 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Raffaele Urbano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 1, comma 63, l. 23-6-2017, n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale. Pertanto, il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consiglier