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Ordinanza — n. 9140/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing procedural inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9140/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a six-and-a-half-year sentence for drug trafficking, arguing that wiretaps from a separate murder case were improperly used and that sentencing guidelines were misapplied. The court rejected these claims, noting that the lower courts correctly deemed the wiretaps indispensable for investigation and properly assessed the scale and organization of the drug trade.

Regesto Legislator

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Art. 270 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the court finds no error in the lower court's decision, and the appellant bears the costs and a fine.

Parole chiave

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drug trafficking conviction wiretap admissibility appeal inadmissibility sentencing guidelines court costs and fine traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 270 cod. proc. pen.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.
Art. 62 bis cod. pen.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 62 bis cod. pen.
Art. 267 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 266 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 62 bis cod. pen
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 62 bis cod. pen.
art 267 comma 1 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 49119, del 25/09/2003, Rv. 227708, Scremin
pen., è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudicedi merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez.6, n. 49119, del 25/09/2003, Rv. 227708, Scremin; Sez.3, n.46085 del 28/03/2018, Rv.
Sez.3, n.46085 del 28/03/2018, Rv. 275351
227708, Scremin; Sez.3, n.46085 del 28/03/2018, Rv. 275351).
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Varriale Francesco nato a NAPOLI il 23/09/1999 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Francesco Varriale ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta violazione dell’art.270 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni assunte in altro procedimento. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 62 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In ordine al primo motivo, si è affermatoin giurisprudenza che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’assoluta indispensabilità delle operazioni, ai fini della prosecuzione delle indagini, a norma dell’art 267 comma 1 cod. proc. pen., è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudicedi merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez.6, n. 49119, del 25/09/2003, Rv. 227708, Scremin; Sez.3, n.46085 del 28/03/2018, Rv. 275351).

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto pienamente utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte sull’utenza telefonica in uso all’imputato dalle quali è emersa la notitia criminis relativa al traffico di stupefacenti che ha dato origine all’odierno procedimento, sebbene le intercettazioni siano state autorizzate nell’ambito di un procedimento penale concernente un tentato omicidio, affermando che le suddette captazioni, dalle quali risultava che l’imputato utilizzava la propria utenza telefonica per concordare cessioni di droga di diversa natura, sono indispensabili sia per l’acquisizione della notizia di reato sia per l’accertamento dei fatti di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Conseguentemente, il giudice a quo ha ritenuto sussistenti i presupposti per la prosecuzione dell'attività tecnica di intercettazioneai sensi dell'arte. 266 cod. proc. pen., con conseguente iscrizione di una nuova notizia di reato In ordine al secondo motivo, la Corte d’appello ha evidenziato la professionalità e la continuità dell’attività illecita svolta nel corso di diversi anni,proseguita anche successivamente all’applicazione della misura cautelare, presso il domicilio dell’imputato, ritenendola indicativa del coinvolgimento dell’imputato in un traffico di stupefacenti su larga scala, caratterizzato da un modus operandi collaudato e da un’organizzazione strutturata che si avvale anche della collaborazione di terzi, idonea a soddisfare le richieste di un numero elevato di acquirenti.

Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha escluso la qualificazione del fatto in termini di lieve entità. In ordine al terzo motivo, il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato legittimamente motivato dal giudice a quo facendo richiamo alla gravità e alla reiterazione delle condotte, nonché all’assenza di elementi positivamente valutabili. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del