Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9138/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9138/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

re - ORDINANZA Kone' Karim nato a (COSTA D'AVORIO) il 05/12/1978 avverso la sentenza del 12/08/2025 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Karim Konè ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9138/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti concorso materiale di reati traffico di cocaina pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Karim Konè ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’art.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Kone' Karim nato a (COSTA D'AVORIO) il 05/12/1978 avverso la sentenza del 12/08/2025 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Karim Konè ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/0