Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9137/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9137/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

re - ORDINANZA Amura Michele nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/10/1968 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; Michele Amura ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc pen., per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 157 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9137/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc pen., per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale errore nella commisurazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti prescrizione della pena attenuazione della pena traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 157 cod. pen
Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Amura Michele nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/10/1968 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Michele Amura ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc pen., per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si osserva che l’art. 1, comma 63, l. 23/06/2017, n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale. Pertanto, il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consig