Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9125/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued for sentence reduction and generic mitigating circumstances, but the court found the original judgment's reasoning regarding the drug quantity and lack of remorse sufficient. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/90: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds raised do not constitute a valid legal objection, as the substantive sentencing decisions are binding in cassation when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession conviction inadmissible appeal generic mitigating circumstances sentencing reasoning Cassazione Roma procedural inadmissibility drug trafficking quantity detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90
Donato Borracci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Borracci Donato nato a NOICATTARO il 19/09/1952 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Donato Borracci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In relazione al primo motivo si ribadisce che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e l’intensità del dolo, in quanto l’imputato è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish (969,8 grammi, pari a 4.356 dosi), destinato alla cessione a terzi, come dimostrato sia dal dato ponderale sia dal possesso di strumenti per la pesatura e il confezionamento, inclusi due macchinari per il sottovuoto.

È stato inoltre evidenziato lo stabile collegamento dell’imputato con il mercato degli stupefacenti, comprovato dai numerosi precedenti penali specifici a suo carico. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto congrua la determinazione della pena base in misura non corrispondente al minimo edittale. In relazione al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie,il giudice a quo ha affermato che non ricorrono comportamenti apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, in considerazione non solo della gravità delle condotte poste in essere, ma anche della totale assenza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co