Italian Supreme Court dismisses appeal against domestic violence sentence citing lack of merit in generic mitigation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's four-year prison sentence for domestic violence and related offenses. The appellant argued the punishment was excessive and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly noted the long duration of abuse and the presence of minors. The court ruled that the denial of mitigation was legally sound due to the absence of positive factors like employment or family support duties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.; The appellate court's determination on sentencing is unreviewable in cassation if based on sound reasoning, and generic mitigation requires specific positive elements beyond mere lack of prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9123/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1539/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32480/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 12/05/1980avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e rideterminata la penaper la scelta del rito lo ha condannato ad anni 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 61 n.11 quinquies 572 cod. pen. capo A artt. 582 585 576 n. 5 cod. pen. capo B artt. 81cpv. 609 bis cod. pen. capo C .Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente gravoso e in particolare con riferimentoal diniego delle circostanze attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile considerato che le determinazioni del giudice di merito inordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette damotivazione esente da vizi logico giuridici.
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha fattoriferimento alla particolare gravità delle condotte maltrattanti protrattesi per circa undecennio idonee a limitare e ad alterare in modo significativo le abitudini di vita dellaconvivente nonché le sue relazioni sociali caratterizzate dal ricorso sistematico a forme diintimidazione e di violenza fisica e sessuale. Alla luce di tali elementi la Corte ha ritenutonon applicabile una pena inferiore a quella irrogata collocata comunque nella fascia inferioredella forbice edittale e aumentata nella misura di alcuni mesi di reclusione in relazione aidue reati satelliti di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori e di lesionipersonali.In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si osserva che il mancatoriconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l assenza dielementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 .Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo sufficiente il riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto apena di illegittimità della motivazione delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall interessato * n. 2233 del 17/06/2021 * 28269 .
Nel caso in disamina la Corteha affermato che lo svolgimento di attività lavorativa e l adempimento dell obbligo morale egiuridico di provvedere al mantenimento della famiglia e della prole minore costituisconodoveri dell imputato e non sono dunque elementi suscettibili di positiva valorizzazione ai finidella concessione delle attenuanti generiche.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9123/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1539/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32480/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 12/05/1980avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e rideterminata la penaper la scelta del rito lo ha condannato ad anni 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 61 n.11 quinquies 572 cod. pen. capo A artt. 582 585 576 n. 5 cod. pen. capo B artt. 81cpv. 609 bis cod. pen. capo C .Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente gravoso e in particolare con riferimentoal diniego delle circostanze attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile considerato che le determinazioni del giudice di merito inordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette damotivazione esente da vizi logico giuridici.
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha fattoriferimento alla particolare gravità delle condotte maltrattanti protrattesi per circa undecennio idonee a limitare e ad alterare in modo significativo le abitudini di vita dellaconvivente nonché le sue relazioni sociali caratterizzate dal ricorso sistematico a forme diintimidazione e di violenza fisica e sessuale. Alla luce di tali elementi la Corte ha ritenutonon applicabile una pena inferiore a quella irrogata collocata comunque nella fascia inferioredella forbice edittale e aumentata nella misura di alcuni mesi di reclusione in relazione aidue reati satelliti di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori e di lesionipersonali.In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si osserva che il mancatoriconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l assenza dielementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 .Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo sufficiente il riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto apena di illegittimità della motivazione delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall interessato * n. 2233 del 17/06/2021 * 28269 .
Nel caso in disamina la Corteha affermato che lo svolgimento di attività lavorativa e l adempimento dell obbligo morale egiuridico di provvedere al mantenimento della famiglia e della prole minore costituisconodoveri dell imputato e non sono dunque elementi suscettibili di positiva valorizzazione ai finidella concessione delle attenuanti generiche.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *