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Ordinanza — n. 9099/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of standing by unauthorized defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9099/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Francesco Bianco's appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney lacking the specific authorization to practice before the Court of Cassation. The court noted that the attorney was unqualified both at the time of filing the appeal and when depositing the document on March 13, 2023. Consequently, the court ordered the dismissal of the case and imposed a fine of 3,000 euros on the unqualified professional.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006; The appeal must be declared inadmissible if filed by a defense attorney who lacks the specific authorization to practice before the Court of Cassation.

Parole chiave

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lack of standing unauthorized defense Cassation appeal professional qualification procedural inadmissibility considerazioni di protezione ambientale conformità alle norme ambientali rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17058/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 26213/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bianco Francesco nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 10/07/1984 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di Nola Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Bianco Francesco, condannato in ordine al reato ex art. 256 comma 1 del Dlgs. 152 del 2006, è stato proposto da soggetto privo di legittimazione ossia da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione sia al momento della proposizione dell'atto di appello - riqualificato quale ricorso in cassazione per l'inappellabilità della sentenza impugnata - sia al momento del deposito di tale atto così considerato del 13.3.2023.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9099/2026 Roma, lì, 09/03/2026