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Ordinanza — n. 9087/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming necessity defense for moving rocks to prevent property damage from storm surge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9087/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Mele inadmissible, rejecting his claim that moving large rocks to protect his fence constituted a state of necessity. The court determined the incident involved only property damage rather than a grave threat to personal safety, which is required for the necessity defense under Article 54 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p.; The defense of necessity applies only to avoiding grave danger to personal safety, not to property damage, and requires the danger to be unavoidable and not voluntarily caused.

Parole chiave

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state of necessity defense Article 54 Penal Code property damage protection storm surge emergency inadmissible appeal voluntary act exclusion personal safety requirement pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17053/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 26129/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mele Giuseppe nato a MESSINA il 12/05/1961 avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Mele Giuseppe, condannato in ordine al reato ex art. 54 1161 c.n. è inammissibile.

Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al giudizio di responsabilità, per non avere tenuto conto, i giudici, dell'imminente situazione di pericolo esistente sull'area demaniale in assenza dell'intervento dell'imputato, in tal modo svolto in buona fede e diretto a fronteggiare un'emergenza, si deve osservare che dagli atti e dallo stesso ricorso emerge che l'iniziativa del ricorrente di movimentare grossi massi così da attenuare o evitare danni da mareggiate eventuali, che già in precedenza avevano danneggiato una sua recinzione, attiene ad un pericolo per cose, per cui non è pertinente il richiamo allo stato di necessità posto che l'art. 54 cod. pen. si riferisce, pur sempre, alla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo che non deve essere causato volontariamente dall'agente e non altrimenti evitabile.

Anche il richiamo alla buona fede, conseguentemente, non è pertinente atteso che riguarda l'errore di diritto scusabile e non dipende dalla convinzione di dovere agire per tutelarsi. Si tratta quindi solo di una personale rivalutazione di fatti senza fondamenti giuridici. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9087/2026 Roma, lì, 09/03/2026 euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI