Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellate court was bound by Cassation's remand limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Andreoni Vanna's criminal appeal inadmissible due to a procedural violation regarding the scope of the remanded trial. The appellant argued for a violation of Article 88 of the Criminal Procedure Code, claiming a lack of reasoning in the Milan Court of Appeal's judgment. The Court rejected this because the appellate court was strictly limited by the Cassation's prior ruling to reassess only the specific interpretative coordinates provided, making the appellant's broader legal themes precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 88 c.p.p.; Art. 56, 624 c.p.: When a judgment is adopted following a Cassation annulment with remand, the appellate court is bound by the interpretative limits set by the Supreme Court, rendering appeals challenging grounds outside those limits inadmissible.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17045/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25872/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Andreoni Vanna nato a SESTO SAN GIOVANNI il 20/01/1966 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Andreoni Vanna, condannata in ordine al reato ex art. 56 624 c.p. è inammissibile.
Riguardo al motivo proposto, di violazione dell'art. 88 c.p. e mancanza di motivazione, esso è inammissibile atteso che la sentenza impugnata è stata adottata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che come tale limitava il nuovo giudizio del giudice del rinvio solo alla eventuale rivalutazione degli "aspetti riguardanti il diverso inquadramento della condotta contestata alla luce delle coordinate ermeneutiche suggerite". Si vuole quindi inammissibilmente proporre un tema di giudizio precluso al giudice di appello come dallo stesso rilevato in sentenza.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9084/2026 Roma, lì, 09/03/2026 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI