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Ordinanza — n. 9075/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merit-revaluing and unsupported by evidence regarding subjective intent and family income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9075/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal by Giancarlo Quaglia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for the offense under Article 7 of Legislative Decree No. 4/2019, arguing regarding subjective intent and family income calculations. The court rejected these claims as merit-revaluing and infounded, citing the lower court's complete motivation demonstrating the appellant's full awareness of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 7 DL n. 4/2019; Art. 600 c.p.p.: Appeals that re-evaluate the merits of the case or assert facts contrary to the judgment are inadmissible if the lower court's reasoning fully establishes the subjective element and factual basis of the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit revaluation prohibition subjective intent element family income calculation Article 7 Legislative Decree 4/2019 procedural costs award Corte di Cassazione reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 7 DL n. 4/2019
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17029/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25295/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Quaglia Giancarlo nato a SALUZZO il 13/04/1962 avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Quaglia Giancarlo, condannato in ordine al reato ex art. 7 del DL n. 4/2019 e smi, è inammissibile.

Esso risulta rivalutativo del merito e assertivo nelle parti riguardanti i redditi del nucleo familiare da computare. Quanto alla censura in tema di elemento soggettivo del reato, essa, peraltro rivalutativa del merito, è del tutto infondata a fronte della completa motivazione che dà conto della piena consapevolezza dei fatti ascritti ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9075/2026 Roma, lì, 09/03/2026 Così deciso in Roma il 28.11.2025 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Antonella Di Stasi