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Ordinanza — n. 9063/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for uncontrolled waste abandonment due to insufficient legal grounds and lack of specific factual data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9063/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Walter Della Valle's appeal inadmissible regarding his conviction for uncontrolled waste abandonment. The appellant argued for a violation of law concerning Article 131 bis of the Penal Code, claiming particular triviality of the offense, but the court found the legal grounds generic and lacking positive data. The court ruled that while the assessment of triviality requires reference to Article 133 of the Penal Code, it is not necessary to examine all evaluation elements, only those deemed relevant by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appeal alleging particular triviality of the offense under Art. 131-bis is inadmissible if the legal grounds are generic and fail to indicate the positive data relevant for the assessment of the offense's triviality.

Parole chiave

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uncontrolled waste abandonment particular triviality of offense inadmissible appeal Article 131 bis Penal Code Article 133 Penal Code procedural inadmissibility waste crime conviction motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06
art. 131 bis c.p
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17023/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25186/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Valle Walter nato a MONDRAGONE il 07/02/1963 avverso la sentenza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di Santa maria capua vetere dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Della Valle Walter condannato in ordine al reato ex art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06, per abbandono incontrollato di rifiuti, è inammissibile.

Riguardo al motivo proposto per violazione di legge in ordine all'art. 131 bis c.p., da una parte è generico, atteso che non indica i dati positivi valutabili per l'applicazione della fattispecie invocata, dall'latra non supera la adeguatezza della motivazione di supporto al contestato diniego, con cui si valorizza la ingente quantità di rifiuti e la inottemperanza alle prescrizioni impartite successivamente al sequestro dagli operanti, in linea con l'indirizzo per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione). (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, , Rv. 283044 - 01) Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9063/2026 Roma, lì, 09/03/2026 euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI