Ordinanza — n. 9062/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17019/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25105/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Li Yongjun nato a (CINA) il 28/10/1976 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Li Yongjun condannato in ordine al reato ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 9062/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 17019/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25105/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Li Yongjun nato a (CINA) il 28/10/1976 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Li Yongjun condannato in ordine al reato ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17019/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25105/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Li Yongjun nato a (CINA) il 28/10/1976 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Li Yongjun condannato in ordine al reato ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
Riguardo al motivo proposto, si tratta di una mera richiesta di dichiarare, alla data dell'attuale decisione, la prescrizione del reato che, in tale quadro, ovvero di un ricorso inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale per assenza di un sia pur solo infondato motivo, non può essere rivalutata all'attualità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Antonella Di Stasi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9062/2026 Roma, lì, 09/03/2026