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Ordinanza — n. 9060/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for cruelty conviction due to lack of supporting evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Bellucci's appeal against his conviction for animal cruelty inadmissible. The appellant argued the conduct was cruel based on veterinary testimony regarding cage sizes and animal injuries, but the court found these assertions lacked necessary supporting allegations under the principle of self-sufficiency. Consequently, the appeal was rejected because the arguments were merely evaluative statements without the required evidentiary foundation to challenge the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 544 ter c.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals containing only evaluative assertions without necessary supporting allegations are inadmissible under the principle of self-sufficiency.

Parole chiave

Generato dall'IA
animal cruelty conviction procedural inadmissibility principle of self-sufficiency lack of supporting evidence veterinary testimony cage size allegations Italian criminal procedure trattamento crudele e degradante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544 ter c.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bellucci Mario nato a CASTELFIORENTINO il 29/04/1952 avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Bellucci Mario avverso la sentenza di conferma disposta dalla Corte di appello di Bolognain relazione alla sentenza del tribunale di Bologna, di condanna in ordine al reato ex art. 544 ter comma 1 e 2 c.p., è inammissibile. Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta crudeltà della condotta, si osserva si tratta di motivo rivalutativo articolato in dichiarazioni altresì assertive, come in tema di dimensioni delle gabbie, né accompagnate da necessarieallegazioni (a pena di inammissibilità secondo il principio di autosufficienza del ricorso) , come le dichiarazioni di un veterinario sulle condizioni degli animali.

Peraltro la motivazione valorizzante la presenza di lesioni conseguenti ad anomale condizioni di detenzione nel quadro di una completa incompatibilità con le caratteristiche etologiche è perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità relativa al reato acsritto, pure adeguatamente citata in sentenza. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estens