Italian Supreme Court dismisses tax crime appeal for lack of objective cost data and insufficient mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Turin Roberto inadmissible due to procedural and substantive deficiencies. The appellant argued for cost deductions based on presumptive criteria, but the court ruled that tax crime costs require objective documentary evidence or factual allegations proving their existence. Furthermore, the court found the request for generic mitigating circumstances insufficient as it exceeded the specific limits of the lower court's sentencing request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 Dlgs. 74/2000; Art. 62-bis cod. pen.: In tax crimes, costs must be proven by objective data or factual certainty, and generic mitigating circumstances require a specific, congruent motivation based on prevailing elements of the offender's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17000/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 24652/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Turin Roberto nato a VOGHERA il 24/10/1963 avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Turin Roberto condannato in ordine al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge e di motivazione, con cui si lamenta la mancata considerazione in via induttiva almeno di una percentuale dei costi sostenuti nei singoli periodi di riferimento, è del tutto destituito di fondamento atteso che la esclusione di elementi passivi è intervenuta siccome non fondati su dati oggettivi come precisato, correttamente, in sentenza, confutandosi la tesi difensiva sul ricorso a criteri presuntivi in assenza di elementi oggettivi. E' principio generale quello per cui in tema di reati tributari, rispetto ai ricavi individuati sulla base di precisi elementi documentali, e nel caso di specie sono intervenuti accertamenti extracontabili, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01).
Quanto al secondo motivo, sulla pena si deve precisare che secondo l'incontestato riepilogo del gravame di cui alla sentenza, in quella sede quanto al trattamento sanzionatorio si era solo richiesto in via specifica l'applicazione delle attenuanti generiche, per cui solo entro questi limiti, con esclusione quindi di tutti gli altri rilievi incidenti sul trattamento sanzionatorio, può esaminarsi l'attuale motivo (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01), che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9033/2026 Roma, lì, 09/03/2026 appare inammissibile a fronte di motivazione adeguata che valorizza l'assenza di elementi positivi e la personalità negativa del ricorrente.
Si rammenta poi anche che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI