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Ordinanza — n. 9021/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on copyright infringement, citing favorable law application and specific conduct. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9021/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bruno Gennaro inadmissible regarding a conviction for copyright infringement. The court reaffirmed that the more favorable law regarding prescription terms applies to crimes committed between 2017 and 2019, precluding further arguments on prescription duration. Additionally, the court upheld the conviction's specific facts, noting the defendant's evasive conduct in blocking access to encrypted programs warranted the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 2, comma 4 cod. pen.; Art. 159, comma 2 cod. pen.; Art. 131 bis c.p.: In cases of copyright infringement, the principle of the more favorable law requires applying the prescription rules of the 2017 reform to acts committed between 2017 and 2019, while the specific conduct of evading access to encrypted programs justifies the application of the aggravated offense provisions.

Parole chiave

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copyright infringement prescription period more favorable law encrypted programs inadmissible appeal criminal procedure penal code illecita decodificazione di offerte in codice

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 c.p. va ribadito il contestato indirizzo stabilito dalle SS.UU per cui in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 2, comma 4 cod. pen.
riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod.
Art. 159, comma 2 cod. pen.
assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod.
Art. 131 bis c.p.
Riguardo al diniego della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
va ribadito il contestato indirizzo stabilito dalle SS.UU per cui in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd.
Legge 27 settembre 2021, n. 134
pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
art. 157 c.p
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 c.p.
art. 161-bis cod. pen
e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n.
art. 131 bis c.p
Riguardo al diniego della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811
(Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 16989/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 24134/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bruno Gennaro nato a AVELLINO il 04/06/1980 avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Bruno Gennaro condannato in ordine al reato ex art. 171 octies L. 633/1941, seguito da memoria con cui si insiste in ordine alla maturata prescrizione, è inammissibile.

Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 c.p. va ribadito il contestato indirizzo stabilito dalle SS.UU per cui in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02).

L'inammissibilità del ricorso preclude in questa sede ogni ulteriore deduzione sulla progressivo decorso della prescrizione. Quanto al secondo motivo proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, si tratta di censura elaborata in fatto a fronte di una adeguata ricostruzione del reato in sentenza. Riguardo al diniego della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. esso trova adeguato fondamento nella valorizzazione delle modalità della condotta, elusiva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9021/2026 Roma, lì, 09/03/2026 delle misure dirette a impedire l'accesso a programmi criptati, e delle conseguenze dannose, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali al riguardo.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI