Ordinanza — n. 9010/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 16980/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 23836/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Visconti Antonio nato a MUGNANO DI NAPOLI il 14/01/1976 avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Visconti Antonio condannato in ordine al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 9010/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 16980/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 23836/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Visconti Antonio nato a MUGNANO DI NAPOLI il 14/01/1976 avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Visconti Antonio condannato in ordine al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 16980/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 23836/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Visconti Antonio nato a MUGNANO DI NAPOLI il 14/01/1976 avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Visconti Antonio condannato in ordine al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza del profilo oggettivo del reato quanto alle false fatture si tratta di censura rivalutativa del merito, a fronte di motivazione con la quale la corte, congruamente, ha evidenziato gli elementi indiziari (assenza di depositi di materiale, uffici amministrativi, personale, mezzi ed attrezzature) dimostrativi del carattere di cartiere della Edilizia s.r.l., emittente le fatture per prestazioni inesistenti contestate, in grado di smentire anche le contrapposte dichiarazioni dell'imputato sul punto peraltro senza elementi a supporto.
Quanto al secondo motivo inerente il vizio di carenza di motivazione a sostegno del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, da una parte la risposta e' tutt'altro che apparente, atteso che la corte ha evidenziato la superfluità della attività proposta a fronte di un ritenuto compendio probatorio più che adeguato nel dimostrare il carattere della Edilizia s.r.l. quale cartiera, dall'altra a fronte di tale congrua motivazione opera il principio per cui qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9010/2026 Roma, lì, 09/03/2026 subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di mero sollecito dell'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324 - 01).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI