Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence denial due to generic arguments and pandemic excuses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gabriele Siccardi inadmissible regarding his conviction for animal abuse and failure to report crimes. The defense argued for a suspended sentence based on prior convictions and pandemic-related travel restrictions, but the court found these arguments generic and unpersuasive. Consequently, the appeal was rejected because the court deemed the lower court's reasoning sufficient and the appellant's personal re-evaluation of facts inappropriate for this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 comma 1 n. 3 c.p.; Art. 108 c.p.; Art. 544 c.p.; Art. 334 c.p.: The Supreme Court rejects appeals based on generic complaints regarding sentencing or pandemic excuses without specific factual allegations, requiring concrete evidence to challenge the impossibility of a positive prognosis or the necessity of different conduct.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 16979/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 23833/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Siccardi Gabriele nato a ROMA il 17/05/1981 avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; Il ricorso di Siccardi Gabriele avverso la sentenza di conferma disposta dalla Corte di appello di Napoli, in relazione alla sentenza del tribunale di Napoli Nord, di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 544 ter c.p. e 334 comma 2 c.p. è inammissibile.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. in relazione all'art. 108 c.p., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si osserva che più che adeguato e' il giudizio del giudice sulla impossibilità di una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione da altri reati fondata sulla sussistenza di precedenti condanne, laddove la difesa incorre in una censura sul punto generica allorquando lamenta che non si specificano quali esse sarebbero senza tuttavia eccepire, piuttosto e con allegazioni la eventuale loro inesistenza.
E invece indugia in una personale rivalutazione di elementi ritenuti favorevoli, inammissibile in questa sede di legittimità. Quanto al secondo motivo esso riguarda il vizio di motivazione in relazione agli artt. 544 commi 1 e 3 c.p. e 334 comma 2 c.p. con riguardo anche alla mancata considerazione dei motivi di gravame quanto alla impossibilità di esigere, in sintesi, una condotta diversa da quella penalmente ascritta in ragione della intervenuta pandemia. Anche in proposito appare adeguata la motivazione che evidenzia la possibilità in concreto, per il ricorrente, di deroghe al divieto allora CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9007/2026 Roma, lì, 09/03/2026 vigente di spostamenti, così da ridimensionare la tesi di un pericolo assoluto impeditivo degli spostamenti attraverso cui si sarebbe potuta evitare la condotta ascritta prendendo cura degli animali pur collocati altrove.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI