Italian Supreme Court dismisses appeals regarding attempted drug possession due to lack of ignorance defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Basile Antonio and Errico Francesco inadmissible regarding charges of attempted drug possession. The court found the lower court's reasoning adequate, noting the defendants were found in a location previously seized for drug-related activities where drug preparation tools were present. Consequently, the court rejected the defense of ignorance and ordered the defendants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 349 c.p.; The defense of ignorance regarding the existence of a seizure is inadmissible when the defendant's presence in the seized premises, combined with the presence of drug preparation tools, objectively demonstrates knowledge of the illicit activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da ANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 16977/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 23818/2025 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Basile Antonio nato a NAPOLI il 21/12/1993 Errico Francesco nato a NAPOLI il 19/04/1996 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
I ricorsi di Basile Antonio e Errico Francesco nei cui confronti si procede in ordine al reato ex art. 349 c.p., sono inammissibili. Riguardo al motivo proposto inerente l'inconsapevolezza del sequestro da parte dei ricorrenti, e la illogicità e carenza di motivazione al riguardo, la motivazione è invece adeguata, laddove il dolo eventuale configurato circa la sussistenza del vincolo apposto sul locale ove venivano rinvenuti gli imputati, trova fondamento nella circostanza per cui tale motivazione si inserisce nella situazione di fatto complessiva, in virtu' della quale il sequestro pochi giorni prima era stato effettuato per ragioni di droga, e i ricorrenti venivano trovati nei locali sequestrati ove pure si rinvenivano buste e secchi di norma usati per la conservazione e preparazione di stupefacenti.
Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9004/2026 Roma, lì, 09/03/2026 P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI