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Ordinanza — n. 8982/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8982/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONETTI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/10/1972 CAFIERO ANNA nato a NAPOLI il 30/06/1983 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 8982/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONETTI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/10/1972 CAFIERO ANNA nato a NAPOLI il 30/06/1983 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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reati penali perseguimento penale per truffa infrazione privilegiata pena complementare contravvenzioni attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Letti i ricorsi di Monetti Pasquale e Cafiero Anna; ritenuto che il primo motivo del ricorso Monetti che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONETTI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/10/1972 CAFIERO ANNA nato a NAPOLI il 30/06/1983 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Monetti Pasquale e Cafiero Anna; ritenuto che il primo motivo del ricorso Monetti che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha evidenziato i precedenti penali specifici del Monetti che attestano la sua abitualità nel consumare truffe, a prescindere dalla dichiarazione di delinquente abituale, che non è richiesta per integrare l'abitualità; ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si critica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso corretta motivazione conformandosi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza; ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte, che ha applicato una pena superiore al minimo edittale per le modalità organizzate e particolarmente insidiose della truffa, valorizzando anche i precedenti specifici dei due imputati, sintomo della loro peculiare pericolosità ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presid