Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeiting, rejecting claims of legal error and lack of punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Aliou Mbodj Seck inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting and the denial of the non-punishability defense. The appellant argued for violations of criminal code articles regarding the crime and the lack of punishability due to the minor nature of the offense. The court rejected these claims, noting that the appellate court correctly applied established legal principles and that the discretion to assess the particular minor nature of the crime lies with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, 474, 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation reviews only for lack of motivation or manifest illogic, confirming that the trial judge's assessment of the particular minor nature of the crime is a discretionary power not subject to re-evaluation unless the reasoning is flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK ALIOU MBODJ nato il 13/04/1973 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aliou Mbodj Seck; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 474 e 648 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, oltre che avulsi dal sindacato di legittimità essendo anche tesi a prefigurare un diverso apprezzamento delle emergenze processuali; che, infatti, deve evidenziarsi come i giudici di appello, con lineare e logica motivazione (si vedano fogli 4-6 della impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato l'integrazione tanto del delitto di ricettazione quanto del presupposto reato di cui all'art. 474 cod. pen., sottolineando l'irrilevanza della grossolanità della contraffazione e i dati di fatto sulla base dei quali si sono desunte la destinazione alla vendita dei numerosi prodotti contraffatti nonché la consapevolezza dell'imputato in ordine all'origine illecita degli stessi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del diniego l'abitualità della condotta, a fronte della commissione di numerosi reati della stessa indole da parte dell'odierno ricorrente; che, a tal proposito, deve ribadirsi come la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno — deve ritenersi che nell'escludere l'applicazione della suddetta causa di non punibilità, la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione della disposizione censurata e dei principi di diritto consolidati in materia, posto che il giudizio di particolare tenuità postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gi