Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and lack specific factual grounds for new review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Satori inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new review of subjective elements and mitigating circumstances, but the court found these grounds repetitive of previous appellate decisions and lacking specific factual substance. Consequently, the court rejected the claims as merely prefiguring a different judgment without addressing new legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must present specific grounds distinct from prior proceedings; repetitive or apparent arguments fail to justify a new examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI MARCO nato a FIRENZE il 28/08/1980 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Satori; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Adotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da specificità e meramente apparenti, nonché volti ad evidenziare ragioni in fatto e prefigurare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, al fine di giungere ad un diverso giudizio in punto di responsabilità dell'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando quali ragioni ostative alla concessione delle suddette diminuenti l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, così come di un comportamento processuale collaborativo o di segni di resipiscenza (cfr.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio