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Ordinanza — n. 8977/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on counterfeiting conviction for lack of specific grounds and unproven mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8977/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dame Diagui Gueye inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the omission of general mitigating circumstances and a lack of specific reasoning on the counterfeiting charge. The court rejected these claims, noting that the lower court's factual assessment on mitigating factors is unchallengeable in cassation and that the economic difficulties alleged were neither proven nor legally relevant to sentence mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: The cassation court cannot re-evaluate factual judgments on mitigating circumstances unless the lower court's reasoning is illogical, and the absence of specific grounds for a counterfeiting charge does not invalidate the conviction if consistent with established case law.

Parole chiave

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counterfeiting conviction general mitigating circumstances economic difficulties defense cassation inadmissibility factual assessment review caso di rigore economico condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 363 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE DAME DIAGUI nato il 11/09/1982 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dame Diagui Gueye; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.474 cod. pen., oltre che privo di specificità - essendo riproduttivo profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con la cui motivazione è omesso un effettivo confronto - esso risulta anche manifestamente infondato, essendo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata a pag. 2 della impugnata sentenza, in base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente non assume rilevanza la grossolanità della contraffazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, tenuto conto che con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle suddette diminuenti il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e non illogica motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), deve ritenersi che i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) e la non rilevanza, ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, delle difficoltà economiche dell'imputato, dedotte dalla difesa ma neppure opportunamente dimostrate (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbrai