Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and infounded legal violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ivan Mistretta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mistretta argued for a retrial citing flaws in the reasoning regarding fraud liability and the application of leniency provisions. The court rejected these claims, noting the first ground was merely repetitive of previous appellate decisions while the second lacked factual basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of prior rulings or manifestly unfounded, requiring specific new arguments to justify a retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA IVAN nato a ERICE il 23/11/1999 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ivan Mistretta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a censurare un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si veda pag. 2 dell'impugnata sentenza, ove sono stati indicati gli elementi di fatto valorizzati ai fini della identificazione del Mistretta quale autore della truffa ascrittagli, le precise e coerenti dichiarazioni della persona offesa, supportate dagli screenshot delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo e l'imputato, nonché dall'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata per la vendita del bene); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (nel motivo erroneamente indicato come reato ex art. 633 cod. pen.) risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen., valutando quali circostanze ostative alla configurabilità di detta causa di non punibilità le modalità della condotta e la presenza a carico dell'odierno ricorrente di più precedenti specifici, da cui, conformemente al terzo comma della suddetta norma, è desumibile l'abitualità del comportamento (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febb