Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to exhaust remedies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the respondent to pay court costs and fines. The first ground of appeal was rejected as repetitive and lacking specificity, while the second and third grounds were deemed inadmissible under Articles 581 and 606 of the Code of Criminal Procedure for failing to meet statutory requirements. Consequently, the Court upheld the lower court's decision on aggravated fraud liability and sentencing discretion without re-evaluating the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding the grounds of criticism or if it attempts to re-evaluate the discretionary sentencing power of the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TARANTO il 13/05/1977 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; considerato che la prima censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'incompetenza territoriale non rilevata dai giudici di merito, oltre che manifestamente infondato, risulta privo di effettiva specificità e meramente apparente, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e corretta motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; ritenuto che la seconda censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con deduzioni alquanto generiche volte a contestare la valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non indicando con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che l'ultima censura del medesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita dalla legge in questa sede, poiché, come emerge dal riepilogo dei motivi di gravame di cui a pag. 3 della impugnata sentenza (che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), essa non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di gravame, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; che, inoltre, giova ribadire come la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio in ordine ai presupposti applicativi delle circostanze attenuanti generiche sono rimesse al potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gior