Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piero Pappalardo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of criminal code articles regarding sentencing and procedural rights, claiming logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the grounds were too generic, failed to specifically contrast with the lower court's factual findings, and omitted arguments previously raised in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Artt. 61, n. 5), 131-bis, 62-bis e 99 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely formal criticisms of the lower court's motivation without specific factual or legal arguments contrasting the appellate court's reasoning with the established case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO PIERO nato a CATANIA il 10/01/1985 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Piero Pappalardo; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 61, n. 5), 131-bis, 62-bis e 99 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volto a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità e generici, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale, dovendosi anche considerare che i motivi relativi alla violazione degli artt. 131-bis e 99 cod. pen. non sono stati dedotti con l'atto di appello e che l'apparato argomentativo relativo al trattamento sanzionatorio risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.