Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8971/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and preclusion of merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8971/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Michael Costantino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first two grounds as they merely reproduced arguments already examined and dismissed by the Court of Appeal, lacking the required specificity for this level of review. Additionally, the court found the third ground regarding mitigating circumstances and ex officio non-punishability unfounded, noting that judges are not obligated to address these issues without specific requests from the defense.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and cannot prefigure a different reading of the merits already decided by lower courts; judges are not obliged to ex officio recognize particular leniency absent a specific request from the defense.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity preclusion of merits ex officio duty mitigating circumstances circostanze attenuanti spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 712 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., risulta manifestamente infondato; che, in particolare, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 712 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
pen., risulta manifestamente infondato; che, in particolare, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO MICHAEL nato a PALERMO il 08/01/1997 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michael Costantino; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo (il primo) e alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché anche volti a prefigurare una diversa lettura del merito, preclusa a questa Corte; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata rilevazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato; che, in particolare, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, ponendo a base del diniego l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la mancata adesione dell'imputato al programma di messa alla prova (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che, con riferimento all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, in difetto di una specifica richiesta formulata dalla difesa dell'imputato, non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare ex officio sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno