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Ordinanza — n. 8970/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding forgery and sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8970/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Drame Moustapha inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the crime of forgery and the omission of a mitigating circumstance for minor offenses. The court rejected these claims, stating that the lower court's assessment of the forgery's severity and the application of the mitigating circumstance were within the discretionary power of the trial judge and thus unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648, fourth comma, cod. pen.: The Court of Cassation reviews only manifest errors of law; the trial judge's discretionary evaluation of the gravity of the forgery and the applicability of the minor offense mitigation is binding unless clearly unsupported by reasoning.

Parole chiave

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Italian Penal Code Forgery crime Mitigating circumstance Minor offense Judicial discretion Cassation inadmissibility Reasoning defect attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Moustapha; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 648, fourth comma, cod. pen.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Moustapha; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME MOUSTAPHA nato il 10/08/1980 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Moustapha; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., oltre che privo di specificità - essendo riproduttivo profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con la cui motivazione è omesso un effettivo confronto - esso risulta anche manifestamente infondato, essendo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata alle pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, in base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente, non assume rilevanza la grossolanità della contraffazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., reiterando profili di censura già vagliati e respinti dai giudici di appello con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il valore non esiguo e il rilevante numero dei prodotti nella cui disponibilità), esso risulta volto a prefigurare una diversa valutazione dei presupposti di fatto rilevanti per il riconoscimento della specialità tenuità, che, invero è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede se, come nel caso di specie, sorretta da una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio