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Ordinanza — n. 8969/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of admissibility due to improper challenge to reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8969/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore and Francesco Mendola inadmissible. The appellants argued for a lack of reasoning regarding their alleged responsibility in fraud, but the court found their claims legally improper and factually unfounded. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the reasoning of a lower court are inadmissible if they are not formulated in legally permitted terms or if the reasoning is not manifestly unfounded.

Parole chiave

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lack of admissibility improper challenge reasoning defect fraud conspiracy court costs confine particellare rivendicazione della proprietà azione per l'apposizione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Lo Coco, Rv. 286406 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENDOLA SALVATORE nato a PALERMO il 07/10/1964 MENDOLA FRANCESCO nato a PALERMO il 18/10/1987 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Mendola e Francesco Mendola, con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di truffa, oltre che non formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, là dove contesta un asserito "vuoto probatorio" e la mancata indicazione da parte dei giudici di merito di rilevanti elementi di fatto posti a base del loro convincimento, esso risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui la Corte territoriale, ferma la ricostruzione prospettata dal giudice di primo grado e non contestata dalle parti, ha ritenuto la sussistenza di tutti i presupposti per confermare il carattere truffaldino della condotta posta in essere dagli odierni ricorrenti (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza, là dove è stata opportunamente chiarita tanto la consistenza degli artifizi e raggiri realizzati dai due imputati, quanto quella dell'ingiusto vantaggio ottenuto dalle rispettive agenzie di intermediazione); che, avendo la difesa denunciato l'apparenza dell'apparato motivazionale posto a base del provvedimento impugnato, deve evidenziarsi che, atteso che la motivazione apparente si configura nell'ipotesi in cui il giudice si limiti «a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso» (sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 01), nel caso di specie, non si ravvisa una motivazione che presenti tali caratteristiche, alla luce delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche utilizzate dal giudice di appello per confutare le doglianze contenute nell'atto di gravame; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 f