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Ordinanza — n. 8968/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8968/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Belgacem Mohamed inadmissible due to a lack of specific arguments concerning generic mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of reasoning, but the court found the complaint merely repetitive of issues already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment for alleged defects in reasoning is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, and merely reproduce arguments already examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of specificity repetitive arguments procedural costs autorizzazione di polizia controllo di polizia autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN BELGACEM MOHAMED nato il 16/05/1991 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ben Belgacem Mohamed; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, oltre che privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), risulta congruamente assolto l'onere argomentativo in punto di diniego delle suddette diminuenti (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è fatto riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili, alla mancanza di un comportamento collaborativo e alla non sufficienza della sola assenza di precedenti penali a suo carico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.