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Ordinanza — n. 8966/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8966/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8966/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 02/04/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Carosiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato e meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8966/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.

Parole chiave

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regime di segreto restrizioni accessorie diritto di accesso nei diritti reali modificazione architettonica azione di manutenzione infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 02/04/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Carosiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato e meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), ha congruamente assolto all'onere argomentativo in punto di diniego delle suddette attenuanti (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), individuando quali ragioni ostative: l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, i precedenti penali dell'imputato, nonché il carattere meramente utilitaristico della sua confessione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.