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Ordinanza — n. 8965/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being too generic and failing to specify legal and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8965/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sante Sansonna inadmissible due to a failure to meet statutory requirements for specific grievances. The appellant challenged a lower court decision with generic allegations of legal violation and lack of motivation without pinpointing specific factual or legal errors. Consequently, the court ruled that such vague arguments do not allow the appellate judge to exercise their supervisory role, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The appeal must contain specific arguments identifying the exact legal and factual grounds for the criticism of the contested decision, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement appellate review c.p.p. articles 581 591 spreco alimentare immersione di rifiuti invio di una cosa non ordinata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SANTE nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/06/1990 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sante Sansonna; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto prospetta deduzioni generiche che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure avanzate contro il provvedimento impugnato e quali sarebbero effettivamente le carenze e le contraddittorietà dell'apparato argomentativo posto dalla Corte territoriale a base della decisione, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio