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Ordinanza — n. 8963/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to witness credibility and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8963/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground improperly sought a re-evaluation of witness credibility, which falls within the trial court's exclusive domain. The appellant argued against the reliability of the victim's testimony and the application of recidivism, but the court found no manifest contradictions in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the weight of testimonial evidence, reserving such factual assessments to the court of first instance unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

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witness credibility recidivism application inadmissible appeal merit review manifest contradictions recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA DIEGO nato a SELARGIUS il 18/12/1972 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Diego Masala; considerato che con la prima censura dell'unico motivo di ricorso non è formulata in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, pur formalmente contestando vizi della motivazione posta a base della sentenza impugnata, si è invero prefigurato un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente; che, a tal proposito, deve ribadirsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni, così come la valutazione di eventuali contrasti testimoniali, è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito, rappresentando una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), condizione non riscontrata nel caso di specie (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove, in conformità con il giudizio espresso sul punto da parte del giudice di primo grado, si è evidenziata l'affidabilità del narrato della persona offesa, anche a fronte degli ulteriori riscontri, rappresentati dal trasferimento della stessa persona offesa in diversa cella per ragioni di sicurezza e da quanto dichiarato dalla sorella di questi e dall'ufficiale di polizia giudiziaria); ritenuto che la seconda censura prospettata con il medesimo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, è manifestamente infondato, oltre che privo di specificità, perchè riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, affermando di condividere pienamente la valutazione del giudice di primo grado in relazione al rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, sulla base della quale deve concludersi per una perdurante inclinazione al delitto, non attenuata dalle numerose precedenti condanne inflittegli, che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno