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Ordinanza — n. 8960/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and infounded recidivism claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8960/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Oglialoro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the crime attribution and the application of recidivism, but the court found these grounds repetitive and lacking specific new arguments compared to the appellate judgment. Consequently, the court rejected the appeal because the first ground merely reproduced previous appellate reasoning without effective comparison, while the second ground was deemed manifestly unfounded given the timing of the alleged collaboration.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not formulated in terms permitted by law, are merely apparent, or are manifestly unfounded as they fail to provide specific new arguments distinct from those already examined at the appellate level.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grounds recidivism application appellate review recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO SALVATORE nato a ENNA il 13/11/1966 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; -RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Oglialoro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prefigurando una diversa lettura del merito e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, esso risulta riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con le congrue e non illogiche argomentazioni con cui i giudici di appello hanno respinto gli assunti difensivi, confermando il giudizio di responsabilità (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all'omessa disapplicazione della recidiva, oltre che reiterativo di profili di censura già prospettati con l'atto di gravame, è anche manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti applicativi della suddetta aggravante, valutando la commissione del reato per cui si procede sintomatica di una rinnovata pericolosità sociale dell'imputato e sottolineando l'irrilevanza, ai fini di tal giudizio, del percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso dall'imputato, trattandosi di emergenze successive ai fatti per cui si procede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbrai