Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to credibility assessment reserved for trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of attack improperly targeted the factual credibility assessment of the victim rather than the decision's reasoning. The appellant argued a defect in how the victim's statements were evaluated, while the court maintained that assessing witness credibility is a matter of fact exclusive to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought to re-evaluate the trial court's factual findings, which falls outside the cassation court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; The cassation court cannot re-evaluate the credibility of the victim's testimony as this constitutes a factual issue reserved for the court of first instance, unless manifest contradictions exist in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE PAPE BAIDY (CUI 03ZOFWO) nato il 04/03/1968 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kane Baidy Pape; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto deve sottolinearsi come il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, è precluso ogni vaglio critico circa il giudizio di coerenza e attendibilità della deposizione della persona offesa, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ascrittogli sulla base di una lineare e logica motivazione, evidenziando l'affidabilità e la coerenza delle dichiarazioni rese, con adeguata proprietà di linguaggio e con dovizia di particolari, dalla persona offesa, unitamente ai diversi e ulteriori elementi probatori a supporto e conferma delle stesse (si vedano le pagg. 5 e 7 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbra