Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify legal and factual reasons under Art. 581 and 591 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Davide Cavotta and Piera Dilerma inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to apply the mitigating circumstance in Article 54 of the Penal Code, but their submissions were deemed generic and lacked specific factual or legal arguments. The court ruled that such vague grounds do not allow the appellate court to exercise its supervisory function, citing the requirement for precise criticism under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The appeal must contain specific legal and factual grounds criticizing the lower court's reasoning; generic arguments fail to justify the appeal and render it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVOTTA DAVIDE nato a ALTAMURA il 26/01/1981 DILERMA PIERA nato a ALTAMURA il 21/06/1983 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Davide Cavotta e Piera Dilerma, con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, riproducendo rilievi già dedotti in appello ed omettendo un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la suddetta causa di giustificazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), si sono prospettate deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di gravame trascurate dai giudici di appello, non consentendo così a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febb