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Ordinanza — n. 8955/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of specific legal arguments and inadmissible credibility challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances and the credibility of the victim. The court found the appellant's submissions on mitigation lacked specific factual comparison with the lower court's reasoning and were merely repetitive of previous appeals. Furthermore, the challenge to the victim's credibility was barred because assessing witness credibility is a factual matter reserved for the trial court, not the appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 110 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The Supreme Court cannot re-evaluate the denial of generic mitigating circumstances without specific factual comparison, and challenges to the credibility of the victim are inadmissible as they constitute a factual assessment exclusive to the trial judge.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances credibility of victim appellate review limits factual assessment preclusion specificity of arguments verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Messina; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle attenuanti generiche e, più in generale, all'art. 133 cod.
Art. 110 cod. pen.
282693 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
5 della impugnata sentenza, ove si è descritta l'indubbia rilevanza dell'apporto dato dall'odierno ricorrente alla realizzazione del reato), cosicché gli stessi devono aspecifici e meramente apparenti; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Messina; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle attenuanti generiche e, più in generale, all'art. 133 cod.
art. 110 cod. pen
282693 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod.
art. 192 cod. proc. pen
5 della impugnata sentenza, ove si è descritta l'indubbia rilevanza dell'apporto dato dall'odierno ricorrente alla realizzazione del reato), cosicché gli stessi devono aspecifici e meramente apparenti; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a TAORMINA il 16/02/1983 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Messina; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle attenuanti generiche e, più in generale, all'art. 133 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del diniego delle suddette attenuanti (si veda pag. 7, ove si è sottolineata la mancanza di elementi positivamente valorizzabili e, in particolare, le modalità di esecuzione della condotta, l'efficace e determinante apporto concorsuale dato dall'imputato all'azione e il rilievo dei suoi precedenti in atti); che, dunque, i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e anche sulla base dei soli precedenti penali a carico dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è descritta l'indubbia rilevanza dell'apporto dato dall'odierno ricorrente alla realizzazione del reato), cosicché gli stessi devono aspecifici e meramente apparenti; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che anch'esso riproduttivo di doglianze già prospettate in sede di appello e già motivatamente respinte dai giudici di appello, risulta volto a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, estraneo al perimetro valutativo e cognitivo del sindacato di legittimità; che, in particolare, giova sottolineare come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), condizione non riscontrata nel caso di specie (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata la linearità e affidabilità della ricostruzione resa dalla persona offesa, corroborata dalle emergenze documentali, dalle deposizioni testimoniali e dal contenuto delle captazioni in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così